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Sospensione della sanzione per chi non ha comunicato ancora la PEC PDF Stampa E-mail

In seguito al grande afflusso di richieste di caselle PEC concentratosi negli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite circolare del 25/11, ha chiesto ad Unioncamere di non applicare le sanzioni previste dalla legge per la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese entro il 29/11.

Chi non avesse ancora provveduto alla comunicazione della casella PEC, può farlo entro e non oltre il 31/12/2011 al fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni, sospese solo temporaneamente.

La comunicazione potrà essere effettuata dal Legale Rappresentante o da un soggetto delegato, scegliendo tra le modalità disponibili elencate in questa pagina.

Nel caso non abbiateancora la PEC, vi ricordiamo la nostra offerta di PEC attestate al vostro dominio.  Tovate tutto qui.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.

 
Comunicare la Posta Elettronica Certificata alla CCIAA PDF Stampa E-mail

Se non l'avete già fatto, è necessario comunicare la propria PEC al Registro Imprese entro il 29 novembre!

Come stabilito dal D.L. 185/2008 entro il 29/11/2011 tutte le aziende costituite in forma societaria* devono dotarsi una casella di Posta Elettronica Certificata ed iscriverla al Registro Imprese.

Secondo quanto indicato all’interno della circolare 3465/c divulgata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il mancato rispetto del termine ultimo per la comunicazione comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.2630 del Codice Civile, in capo al legale rappresentante dell’azienda stessa.
Camera di Commercio di Bari

Sul portale www.registroimprese.it sono disponibili gli strumenti per effettuare la comunicazione secondo le disposizioni di legge.
L’iscrizione potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società o da un soggetto delegato.

Leggi come fare...
 
Countdown per la E-Mail Certificata: dal 29 novembre scatta l'obbligo per le imprese PDF Stampa E-mail
posta-certificata-bigIn seguito dell’emanazione del D.L.185/2008 (art. 16, comma 6) tutte le Aziende (entro il 29/11/2011) devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata che deve essere depositata presso la competente CCIAA, pena una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, che va, attualmente, da 206 a 2.065 euro.
Le Aziende di nuova costituzione devono comunicare al notaio la casella di posta che sarà dichiarata alla CCIAA nell’invio dei documenti di costituzione.
Abbiamo il piacere di comunicarVi che possiamo fornirVi una o più caselle di Posta Elettronica Certificata, eventualmente attestate al dominio in vostro possesso.

Ad esempio, se il vostro dominio è azienda.it potrete acquistare da noi le caselle di posta certificata attestate direttamente sul vostro dominio, e quindi del tipo

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E' comunque possibile avere una casella di posta elettronica certificata anche se
a) non siete in possesso di un dominio registrato
b) il vostro dominio non è registrato con noi.

Per maggiori informazioni, cliccate qui.
 
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